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	<title>Falcaro</title>
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	<title>Falcaro</title>
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		<title>Decreto Controlli</title>
		<link>https://falcaro.com/decreto-controlli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Falcaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 15:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>“Decreto controlli” criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 Il giorno 25 settembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 1° settembre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>“Decreto controlli” criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81</strong></p>



<p>Il giorno 25 settembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 1° settembre 2021 che entrerà in vigore il 25 settembre 2022. Questa disposizione legislativa denominata <strong>Decreto Controlli</strong>, ha due obiettivi principali:</p>



<p>1) definisce i <strong>criteri generali per il controllo e la manutenzion</strong>e degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;</p>



<p>2) definisce la figura del<strong> tecnico manutentore qualificato come unica figura professionale abilitata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco</strong>, idonea per eseguire i controlli e gli interventi di manutenzione sugli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.</p>



<p>In futuro, a partire dal 25/09/2022, <strong>sarà quindi necessario avvalersi di tecnici qualificati in base al Decreto Controlli</strong> per poter effettuare tutte le manutenzioni antincendio per la propria azienda.</p>



<p>Scarica il testo del <a href="https://falcaro.com/download/decreto-controlli-dm-1-settembre-2021/">Decreto Controlli</a> dal nostro sito. </p>
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		<title>IRAI – impianti di rivelazione ed allarme incendio</title>
		<link>https://falcaro.com/irai-impianti-di-rivelazione-ed-allarme-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Falcaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 09:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio sono sistemi di protezione attiva che hanno come obiettivo principale la rivelazione tempestiva dell&#8217;incendio per: garantire la salvaguardia dell&#8217;incolumità delle persone, consentire l&#8217;esodo rapido ed ordinato, proteggere i beni, consentire l&#8217;intervento tempestivo delle squadre di emergenza. Rivelare l&#8217;incendio quanto prima possibile permette di attivare le misure protettive e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio sono sistemi di protezione attiva che hanno come obiettivo principale la rivelazione tempestiva dell&#8217;incendio per:</p>



<ul><li>garantire la salvaguardia dell&#8217;incolumità delle persone,</li><li>consentire l&#8217;esodo rapido ed ordinato,</li><li>proteggere i beni,</li><li>consentire l&#8217;intervento tempestivo delle squadre di emergenza.</li></ul>



<p>Rivelare l&#8217;incendio quanto prima possibile permette di attivare le misure protettive e gestionali in tempi rapidi, riducendo così i rischi legati allo svilupparsi dell&#8217;incendio.</p>



<p>Le <strong>misure protettive</strong> servono a contrastare lo sviluppo dell&#8217;incendio: impianti di controllo ed estinzione; EFC (impianti evacuazione di fumi e calore); compartimentazione; ecc&#8230;.</p>



<p>Le <strong>misure gestionali</strong> servono a ridurre sia i rischi di innesco e propagazione dell&#8217;incendio, sia i danni causati dall&#8217;incendio stesso a persone e beni: piano e procedure di emergenza e di esodo, progettate e programmate, ecc&#8230;</p>



<p>Per raggiungere tali scopi, è indispensabile progettare, realizzare, gestire e manutentare, sistemi in grado di rivelare ogni principio di incendio in forma tempestiva, ed organizzare un piano di intervento efficace.</p>



<p><strong>Leggi e normative di riferimento</strong></p>



<ul><li>DPR 151/2011</li><li>D Lgs 81/2008</li><li>DM 37/2008</li><li>DM 20/12/2020</li><li>DM 03/08/2015</li><li>UNI 9795</li><li>UNI EN 54-XX</li><li>UNI 11224</li></ul>



<p>In particolare, il D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii, detto anche <strong>Codice di Prevenzione Incendi</strong>, introduce l&#8217;approccio prestazionale e considera diversi livelli di prestazione per ogni strategia: gli IRAI sono una delle strategie che il Codice mette in campo per ridurre il rischio incendio e prevenire le sue conseguenze. Il Codice detta anche indicazioni gestionali, per cui viene finalmente sancito il concetto importantissimo: <strong>la manutenzione è fondamentale nella strategia antincendio.</strong></p>



<p><strong>La progettazione è regolamentata da due disposizioni legislative: DM 20/12/2020 e DM 37/08.</strong></p>



<p>Il DM 20/12/2020 stabilisce gli adempimenti formali da seguire ed i requisiti dei tecnici che sottoscrivono la progettazione.</p>



<p>Il DM 37/08 stabilisce i requisiti delle imprese installatrici, ed indica la documentazione a corredo dell&#8217;impianto da produrre alla fine dei lavori, compresa la DI.CO.</p>



<p>Per garantire la conformità alla regola dell&#8217;arte si possono seguire norme tecniche riconosciute a livello nazionale e/o internazionale: in particolare, la progettazione secondo la UNI 9795 dà presunzione della regola dell&#8217;arte.</p>



<p><strong>Principi di base per un impianto IRAI</strong></p>



<p>Per individuare tempestivamente un fenomeno potenzialmente fonte di pericolo, le variabili dal rilevare sono:</p>



<ul><li>fumo;</li><li>temperatura;</li><li>fiamma.</li></ul>



<p>È necessario valutare bene l&#8217;ambiente da proteggere e per questo la norma UNI 9795 di riferimento per la progettazione fornisce indicazioni precise fornendo:</p>



<ul><li>definizione delle aree da proteggere;</li><li>scelta della tipologia di rivelatore: fumo, temperatura, fiamma;</li><li>definizione della tipologia di installazione</li><li>verifica di compatibilità con l&#8217;ambiente;</li><li>definizione dei parametri di funzionamento del sistema.</li></ul>



<p>Vengono distinte due fasi progettuali, ciascuna delle quali è caratterizzata da un insieme di documenti da produrre:</p>



<ol><li>la fase preliminare;</li><li>il progetto definitivo / esecutivo.</li></ol>



<p>I criteri per realizzare un sistema IRAI efficace ed efficiente sono, ad esempio, l&#8217;individuazione delle aree soggette a protezione; in particolare, la sorveglianza dovrà comprendere per esempio i vani e locali tecnici degli ascensori, i cortili interni coperti, i cunicoli per cavi elettrici, i controsoffitti ed i contropavimenti, i condotti di condizionamento dell&#8217;aria, ecc&#8230;</p>



<p>I criteri di installazione dovranno tenere conto di: tipologia di rivelatore, superficie ed altezza del locale, forma del soffitto, condizioni di aerazione del locale.</p>



<p>Le caratteristiche della centrale coinvolgono tutto l&#8217;impianto (indirizzato o analogico), inoltre la progettazione dovrà considerare il luogo di installazione della stessa; le caratteristiche delle alimentazioni sono specificate nella norma ed in particolare viene posta attenzione all&#8217;alimentazione secondaria (ausiliaria in caso di interruzione della corrente di rete).</p>



<p>Tutto questo è indispensabile per garantire <strong>l&#8217;efficacia</strong> del sistema IRAI progettato.</p>



<p>Infine, bisogna sempre considerare l&#8217;importanza delle verifiche del sistema e delle verifiche / controlli di esercizio; infatti è necessario anche garantire <strong>l&#8217;efficienza</strong> del sistema:</p>



<ul><li>verifica della copertura delle segnalazioni ottico / acustiche;</li><li>verifica della esistenza e consistenza dei mezzi di intervento (da remoto o locali);</li><li>verifica dell&#8217;esistenza di un piano di evacuazione;</li></ul>



<p><strong>Norma UNI 11224</strong></p>



<p>Il collaudo e i controlli periodici devono eseguiti a regola d&#8217;arte secondo la norma UNI 11224.</p>



<p>Questa norma descrivere le procedure per il controllo iniziale, il controllo periodico e la manutenzione dei sistemi IRAI, fornendo i dettagli su: fasi e periodicità, documentazione, condizioni ambientali di prova, strumentazione e documentazione, metodologia di controllo, registrazione delle prove.</p>
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		<item>
		<title>Illuminazione di emergenza. A cosa serve? Quali sono le verifiche e le manutenzioni obbligatorie?</title>
		<link>https://falcaro.com/illuminazione-di-emergenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Falcaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione di emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Lampade di emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;illuminazione di emergenza è un presidio fondamentale per la sicurezza degli occupanti e dei soccorritori, negli ambienti di vita e di lavoro. La sicurezza degli occupanti è affidata soprattutto all&#8217;utilizzo delle vie di esodo: la loro illuminazione, pertanto, è essenziale durante l&#8217;evacuazione dell&#8217;edificio. La sicurezza dei soccorritori e la loro operatività sono agevolate dalla visibilità [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>L&#8217;illuminazione di emergenza è un presidio fondamentale per la sicurezza degli occupanti e dei soccorritori, negli ambienti di vita e di lavoro.</strong></p>



<p>La sicurezza degli occupanti è affidata soprattutto all&#8217;utilizzo delle vie di esodo: la loro illuminazione, pertanto, è essenziale durante l&#8217;evacuazione dell&#8217;edificio. La sicurezza dei soccorritori e la loro operatività sono agevolate dalla visibilità dei luoghi di intervento.</p>



<p>Spesso, quando accade un evento critico (incendio, terremoto, alluvione o altro&#8230;) si interrompe l&#8217;energia elettrica di rete, a causa di danneggiamenti dovuti all&#8217;evento stesso oppure perché viene disattivata dagli addetti delle squadre di soccorso tramite interruttori generali o interruttori di sgancio appositamente installati.</p>



<p>In questi casi, <strong>il ruolo dell&#8217;illuminazione di emergenza è fondamentale.</strong></p>



<p>Va fatta, però, una distinzione: <strong>illuminazione di sicurezza</strong> ed <strong>illuminazione di riserva</strong>. Entrambe fanno parte dell&#8217;illuminazione di emergenza, ma mentre la seconda ha la funzione di consentire la continuità operativa (per esempio in un luogo di lavoro) e quindi non ha alcun riferimento con la salvaguardia della vita umana, la prima ha un ruolo fondamentale per l&#8217;incolumità delle persone, in quanto il suo scopo è quello di consentire l&#8217;esodo sicuro da un luogo, in caso di pericolo. A sua volta, l&#8217;illuminazione di sicurezza può avere tre funzioni: illuminazione di sicurezza per l&#8217;esodo, illuminazione antipanico di aree estese, illuminazione di aree ad alto rischio.</p>



<p><strong>illuminazione antipanico</strong>  evita le situazioni di pericolo durante un&#8217;evacuazione, assicurando l&#8217;illuminamento minimo necessario ad identificare le vie di esodo e facilitare l&#8217;intervento dei soccorsi;</p>



<p><strong>illuminazione per l&#8217;evacuazione</strong>  garantisce l&#8217;evacuazione degli occupanti in sicurezza, attraverso le vie di fuga e le uscite di sicurezza, illuminando i percorsi, gli ostacoli ed i cambi di direzione.</p>



<p>L&#8217;illuminazione di sicurezza può essere realizzata sia con impianti centralizzati, sia con singoli apparecchi con alimentazione autonoma; in ogni caso, vengono tenute sempre in considerazione le seguenti specifiche tecniche:</p>



<ul><li>tempo di intervento;</li><li>autonomia;</li><li>flusso luminoso;</li><li>tempo di ricarica degli accumulatori.</li></ul>



<p>I parametri sopra indicati, sono contenuti nelle disposizioni legislative alle quali sono soggette determinate attività o luoghi, in particolare le attività soggette a controlli di prevenzione incendi, normate dai vari D.M. specifici, oppure i luoghi di lavoro, per i quali si fa riferimento al T.U. 81/08 ed al D.M. 10 marzo 1998; l&#8217;importanza dell&#8217;illuminazione di emergenza è sancita dall&#8217;obbligatorietà espressamente stabilita dalle leggi e dalle regole tecniche citate, nelle quali vengono stabiliti anche i requisiti a seconda del luogo di applicazione.</p>



<p><strong>L&#8217;illuminazione di emergenza è un impianto</strong>, quindi è soggetta alla dichiarazione di conformità, secondo il DM 37/08; la conformità alla regola dell&#8217;arte viene garantita, in via generale, mediante la esecuzione dell&#8217;impianto secondo le norme di buona tecnica, in particolare UNI 1838:2013, CEI 34-21, CEI 34-22, (EN 60598).</p>



<p>Le norme come la UNI 1838 stabiliscono alcuni parametri quali:</p>



<ul><li>modalità di installazione o posizionamento degli apparecchi;</li><li>tipologia di illuminazione di sicurezza, in base alle funzioni attese (per l&#8217;esodo, antipanico, di aree con attività ad alto rischio);</li><li>illuminazione di riserva;</li></ul>



<p>inoltre stabilisce requisiti specifici anche per i segnali di sicurezza.</p>



<p>Cosa succede dopo che l&#8217;impianto è stato progettato e realizzato?</p>



<p>Nelle disposizioni legislative citate, ed in particolare nel T.U. 81/08 e nel D.M. 10 marzo 1998, si parla di controlli e manutenzione dei presidi antincendio, tra i quali l&#8217;illuminazione di emergenza.</p>



<p>In particolare il D.M. 10 marzo 1998 cita espressamente all&#8217;All. VI: “[&#8230;] <em>il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell&#8217;attività di sorveglianza, controllo e manutenzione, è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L&#8217;attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato [&#8230;]”.</em></p>



<p><strong>Le norme forniscono i requisiti minimi che l&#8217;impianto deve soddisfare. I livelli di illuminazione minimi devono essere garantiti lungo tutto l&#8217;arco di vita degli apparecchi</strong>, per questo in fase progettuale è opportuno sovradimensionare il valore di illuminamento, per tenere conto dell&#8217;inevitabile degrado luminoso dato dall&#8217;utilizzo nel tempo; inoltre, l&#8217;illuminazione di sicurezza deve essere efficace per tutti, adulti, bambini, anziani, soggetti che hanno percezioni visive molto differenti tra loro.</p>



<p><strong>Il compito di mantenere tali requisiti, viene affidato alla manutenzione.</strong></p>



<p>Per quanto riguarda la manutenzione la norma di riferimento è la CEI EN 50172 sui “Sistemi di illuminazione di sicurezza”, in cui vengono indicate una serie di procedure da seguire per mantenere in efficienza l’impianto di illuminazione di sicurezza e i cui punti più importanti sono:</p>



<ol><li>qualunque operazione di controllo e verifica dell’impianto deve avvenire possibilmente in orari in cui un eventuale blackout out non generi successive situazioni di rischio;</li><li>verificare giornalmente gli indicatori di corretta alimentazione delle sorgenti di energia;</li><li>effettuare settimanalmente un test funzionale dell’impianto, simulando una mancanza di alimentazione ordinaria, per un tempo sufficiente a verificare la corretta accensione degli apparecchi, ma comunque non superiore ad un quarto dell’autonomia nominale dell’impianto stesso;</li><li>eseguire almeno annualmente un test di autonomia dell’impianto, simulando una mancanza di alimentazione ordinaria per un tempo sufficiente;</li><li>mantenere aggiornato un registro di impianto in cui siano annotati i risultati dei test effettuati e gli eventuali interventi di manutenzione.</li></ol>



<p>La norma CEI EN 50172 indica come effettuare le verifiche e le prove per mantenere in efficienza il sistema di illuminazione di emergenza. La norma UNI CEI 11222:2013 stabilisce diverse tipologie di controlli e di verifiche dell&#8217;impianto che sono:</p>



<ul><li>verifica generale</li><li>verifica di funzionamento</li><li>verifica dell&#8217;autonomia</li><li>manutenzione periodica</li></ul>



<p>ulteriori verifiche e controlli possono essere stabiliti da specifiche norme e/o leggi.</p>



<p>Entrambe le norma indicano che <strong>g</strong><strong>li interventi devono essere eseguiti da personale qualificato</strong> in possesso di adeguata formazione <strong>e devono essere annotati</strong> sull’apposita scheda del registro dei controlli.</p>



<p><strong>VERIFICA GENERALE: </strong>è la verifica complessiva dell&#8217;efficienza del sistema, degli apparecchi singoli e/o dell&#8217;alimentazione centralizzata (ispezione visiva); deve essere effettuata con cadenza annuale (consigliata semestrale).</p>



<p><strong>VERIFICA DI FUNZIONAMENTO: </strong>consiste in una serie di operazioni che consentono di valutare che l&#8217;impianto si attivi correttamente in caso di mancanza di energia elettrica di rete; deve essere effettuata con cadenza semestrale.</p>



<p><strong>VERIFICA DELL&#8217;AUTONOMIA: </strong>consiste nel misurare il tempo di accensione delle sorgenti luminose dell&#8217;impianto, dall&#8217;istante in cui viene a mancare l&#8217;energia elettrica di rete, verificare che gli apparecchi restino attivi per tutto il tempo previsto (verifica di autonomia), misurare il tempo di ricarica previsto delle batterie che forniscono l&#8217;alimentazione di sicurezza; deve essere effettuata con cadenza annuale</p>



<p><strong>MANUTENZIONE PERIODICA: </strong>attività finalizzate a ridurre le probabilità di guasto o situazione di pericolo del sistema. Frequenza è stabilita dal soggetto responsabile dell&#8217;impianto, in conformità con le indicazioni fornite da produttore, installatore, progettista.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Antincendio e COVID-19: cosa cambia?</title>
		<link>https://falcaro.com/antincendio-e-covid-19-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Falcaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa anncendio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A causa dell&#8217;attuale pandemia in corso alcune disposizioni relative agli obblighi e alle scadenze dell&#8217;antincendio sono cambiate mentre altre sono rimaste invariate. Non sono cambiate le scadenze, né è cambiato l&#8217;obbligo della manutenzione semestrale per gli impianti e i presidi antincendio. In vece per le scadenze degli atti amministrativi relativi alle pratiche antincendio c&#8217;è stata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-container-2 wp-block-gallery-1 wp-block-gallery columns-1 is-cropped"><ul class="blocks-gallery-grid"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img width="849" height="420" src="https://falcaro.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Immagine-Antincendio-blog-2.png" alt="" data-id="3531" data-full-url="https://falcaro.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Immagine-Antincendio-blog-2.png" data-link="https://falcaro.com/?attachment_id=3531" class="wp-image-3531" srcset="https://falcaro.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Immagine-Antincendio-blog-2.png 849w, https://falcaro.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Immagine-Antincendio-blog-2-300x148.png 300w, https://falcaro.com/wp-content/uploads/2021/04/2-Immagine-Antincendio-blog-2-768x380.png 768w" sizes="(max-width: 849px) 100vw, 849px" /></figure></li></ul></figure>



<p>A causa dell&#8217;attuale pandemia in corso alcune disposizioni relative agli obblighi e alle scadenze dell&#8217;antincendio sono cambiate mentre altre sono rimaste invariate.</p>



<p><strong>Non sono cambiate le scadenze, né è cambiato l&#8217;obbligo della manutenzione semestrale per gli impianti e i presidi antincendio.</strong></p>



<p>In vece per le scadenze degli atti amministrativi relativi alle pratiche antincendio c&#8217;è stata una variazione. E quindi, come ci dobbiamo comportare?</p>



<p>A causa dell&#8217;attuale pandemia, le disposizioni legislative vigenti hanno prorogato la validità degli atti amministrativi; pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza ora fissata al 30/04/2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, e cioè fino al 29/07/2021. Salvo ulteriori proroghe.</p>



<p><strong>Rientrano in questa casistica in particolare tutti i provvedimenti riguardanti la prevenzione incendi</strong><strong>.</strong></p>



<p>Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all&#8217;art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio, nonché i termini fissati dall&#8217;art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell&#8217;iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all&#8217;art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.</p>



<p><strong>Vedasi anche Circolare DCPREV 16655 del 09 dicembre 2020 disponibile in allegato.</strong></p>



<p><strong><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&amp;atto.codiceRedazionale=20G00182&amp;elenco30giorni=true" target="_blank">La LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159</a></strong>) <strong>del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), modifica ed integra l&#8217;articolo 3 del D.L. 125 convertito.</strong></p>



<p>In particolare, dopo l&#8217;articolo 3 e&#8217; inserito il seguente:</p>



<p>Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza). &#8211; 1. All&#8217;articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>



<p>    a) al comma 2, le parole: &#8220;il 31  luglio  2020&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19&#8221;;
quindi l&#8217;art.103, comma 2 ora diventa:</p>



<p><em>“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (&#8230;omissis&#8230;), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (&#8230;omissis&#8230;)”.</em></p>



<p>    b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: 
&#8220;2-sexies.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 <em>(che corrisponde al 04/12/2020)</em>, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2&#8243;.
</p>



<p><strong>Con il D.L. 14/01/2021, n.2 lo stato di emergenza viene prorogato al 30/04/2021.</strong></p>
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		<title>Automazioni Comunello</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 04:19:49 +0000</pubDate>
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