Antincendio e COVID-19: cosa cambia?
A causa dell’attuale pandemia in corso alcune disposizioni relative agli obblighi e alle scadenze dell’antincendio sono cambiate mentre altre sono rimaste invariate.
Non sono cambiate le scadenze, né è cambiato l’obbligo della manutenzione semestrale per gli impianti e i presidi antincendio.
In vece per le scadenze degli atti amministrativi relativi alle pratiche antincendio c’è stata una variazione. E quindi, come ci dobbiamo comportare?
A causa dell’attuale pandemia, le disposizioni legislative vigenti hanno prorogato la validità degli atti amministrativi; pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza ora fissata al 30/04/2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, e cioè fino al 29/07/2021. Salvo ulteriori proroghe.
Rientrano in questa casistica in particolare tutti i provvedimenti riguardanti la prevenzione incendi.
Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio, nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Vedasi anche Circolare DCPREV 16655 del 09 dicembre 2020 disponibile in allegato.
La LEGGE di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), modifica ed integra l’articolo 3 del D.L. 125 convertito.
In particolare, dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza). – 1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”; quindi l’art.103, comma 2 ora diventa:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, (…omissis…), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (…omissis…)”.
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: “2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (che corrisponde al 04/12/2020), e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2″.
Con il D.L. 14/01/2021, n.2 lo stato di emergenza viene prorogato al 30/04/2021.